I Reati stradali
I principali reati del codice della strada sono:
- Guida sotto l’influenza dell’alcool
- Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
- Omissione di soccorso a seguito di sinistro con danni alle persone
Negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto più volte in materia di reati stradali, stante i preoccupanti dati in crescita relativi ai sinistri stradali con vittime, anche anche a causa dello stato di ebbrezza del conducente.
Attraverso queste riforme, di cui la più incisiva nel 2016 e l’ultima del 2023, è stato progressivamente inasprito il trattamento sanzionatorio dei reati esistente e sono state previste nuove autonome fattispecie di reato.
A seguito delle suddette novelle, oggi alcuni reati stradali sono disciplinati direttamente dal Codice penale:
- Omicidio stradale – Art 589 bis cp
- Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Art 590 bis cp
altri, invece, all’interno del Codice della Strada sono previste altre fattispecie penalmente rilevanti quali:
- Guida sotto l’influenza dell’alcol (in caso di alcolemia superiore a 0,8 g/l) – Art 186 Cds
- Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti – Art 187 Cds
- Comportamento in caso di incidente (fuga e omissione di soccorso in caso di incidente con persone ferite) – Art 189 Cds
Omicidio stradale
Il reato di omicidio stradale punisce chi, per colpa, provoca la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. La pena prevista è la reclusione da due a sette anni.
Se il conducente era in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti la pena è la reclusione da otto a dodici anni.
Se il tasso alcolemico è più basso (deve corrispondere a quello indicato dalla lettera b) dell’art 186 del codice della strada) è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. (Art 589 bis cp)
La norma prevede poi una serie di specifiche condotte collegate alla circolazione stradale (ad es. superare i limiti di velocità, passare con il semaforo rosso, effettuare una inversione in determinati punti della carreggiata) alle quali si applica la pena prevista dall’ultimo comma analizzato, se per colpa viene provocata la morte di un uomo.
Come risulta dalla lettura dell’articolo, mediante tale reato il Legislatore ha previsto pene più severe per condotte che precedentemente venivano punite dal reato di omicidio colposo (art 589 cp) con la pena della reclusione fino a 5 anni oppure fino a 10 anni in caso di guida in stato di ebbrezza.
L’art 589 ter cp prevede poi una circostanza aggravante e stabilisce che nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga la pena è aumentata e comunque non può essere inferiore a 5 anni.
Lesioni personali stradali gravi o gravissime
Il reato punisce chi per colpa provochi ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. La pena è la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Anche per questa fattispecie, se il conducente è in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dettata dall’assunzione di sostanze stupefacenti la pena prevista èla reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Se lo stato di ebbrezza alcolica è moderato, come indicato dal precedente articolo, la pena è la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. (Art 590 bis cp)
L’articolo in esame riprende esattamente l’art 589 bis relativo all’omicidio stradale, anche con riferimento ai commi successivi che prevedono condotte relative alla circolazione stradale.
La differenza con l’omicidio stradale va rinvenuta nel fatto che in questo caso non viene cagionata la morte di un uomo, ma lesioni.
La pena prevista è diversa in caso di lesioni gravi o gravissime.
L’art 590 ter alla pari di quanto previsto per la fattispecie di omicidio stradale, prevede una circostanza aggravante nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga. La pena è infatti aumentata e non può essere inferiore a 3 anni.